BONUS PSICOLOGO PER SOSTENERE SESSIONI DI PSICOTERAPIA

 

Istruzioni operative e modalità di presentazione della domanda

 

Il c.d. bonus psicologo è una misura volta a sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

 

La domanda può essere presentata all’Inps dai cittadini richiedenti che al momento della presentazione risultino in possesso dei seguenti requisiti: essere residente in Italia e disporre di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 50 mila euro. La domanda deve essere presentata all’Inps dal 25.07 al 24.10.2022 esclusivamente in via telematica.

 

Contributo per sostenere le spese di psicoterapia

L’art. 1-quater, c. 3 del D.L. 228/2021, ha introdotto una misura volta a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. In particolare, la norma ha previsto che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.

Il beneficio è nella misura massima di € 600 per persona e viene parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere i soggetti con un valore ISEE più basso.

Il 31.05.2022 il Ministro della Salute ha firmato il decreto attuativo che stabilisce i requisiti e le modalità di presentazione della domanda per il bonus psicologo, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2022. Il bonus è riconosciuto in misura pari a 600 euro per le persone con ISEE inferiore a 15.000, a 400 euro per ISEE sotto 30.000 euro e al massimo 200 euro per ISEE sotto 50.000 euro.

 

Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate sull’apposita piattaforma Inps, esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:

-         portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);

-         Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per i cittadini richiedenti, residenti in Italia, la procedura on line è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.

Le domande per la fruizione del contributo possono essere presentate dal 25.07.2022 al 24.10.2022 (art. 5, c. 1 D.M. 31.05.2022).

 

Utilizzo del contributo

Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).

Il CNOP trasmette all’INPS l’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa, unitamente ai dati indicati nell’allegato disciplinare tecnico. L’elenco è consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma Inps.

A ogni beneficiario è comunicato un codice univoco, che individua il contributo assegnato e che dovrà essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. Il bonus deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda.

Il professionista che eroga la prestazione dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, è erogato direttamente a favore del professionista. Sarà, quindi, l’Inps a pagare al professionista un rimborso di 50 euro a seduta senza che il paziente debba anticipare totalmente la spesa.

 

 

02/08/2022

 

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